Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1941 al 16 dicembre 2009. 510 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: All'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, e' sostituito il seguente:
tolto: «La consegna prescritta a norma dell'art. 7 dovra' avvenire presso le distillerie o presso centri di raccolta, le une e gli altri designati nel piano di avviamento delle materie vinose alla distillazione, che l'Ente formulera' ogni anno entro il 31 agosto, d'accordo col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20 della presente legge.
tolto: «La consegna del vino potra' anche essere effettuata temporaneamente presso la cantina dell'obbligato, per esservi custodito in deposito. In tal caso l'Ente rilascera' all'obbligato il bollettino di consegna, dal quale dovranno risultare la quantita' e la gradazione del vino oggetto della consegna. L'obbligato risponde, nella qualita' di depositario, del vino custodito.
tolto: «E' in facolta' dell'obbligato di consegnare, con le modalita' stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino, in quantita' equivalente per complessivo contenuto in alcole.
tolto: «Quando l'obbligato non esegua, nel quantitativo dovuto e nel termine prescritto, la consegna del vino o delle vinacce, l'Ente dovra' provvedere all'acquisto sul mercato e alla consegna alle distillerie di una quantita' di vino corrispondente:
tolto: a) per le inadempienze all'obbligo di consegna del vino, a quella calcolata in base al contenuto in alcole del quantitativo di vino non consegnato;
tolto: b) per le inadempienze all'obbligo di consegna delle vinacce, a litri cinque di alcole anidro per ogni quintale di vinacce non consegnato. «La consegna alle distillerie del vino acquistato dall'Ente ai sensi del precedente comma si intende fatta per conto ed a spese dell'inadempiente, a favore del quale l'Ente computera' l'importo stabilito a norma dell'articolo 17 della presente legge.
tolto: «Le spese sostenute per gli acquisti di cui al comma precedente ai fini della loro iscrizione al ruolo di riscossione saranno annualmente stabilite in misura media per ogni grado ettolitro di vino acquistato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Ministro per le corporazioni.
tolto: Per la riscossione del prezzo del vino acquistato per conto dell'inadempiente e delle spese sostenute per gli acquisti eseguiti a norma dei precedenti comma, nonche' degli aggi di riscossione, l'Ente ha facolta' di avvalersi delle norme per la procedura privilegiata della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione di ruoli da rendere esecutori dall'Intendente di finanza della Provincia nella quale l'inadempiente doveva effettuare la consegna del vino o delle vinacce e da porre in riscossione con le modalita' stabilite dalla legge stessa, affidandoli agli esattori delle imposte dirette.
tolto: «L'ammontare dei ruoli predetti e' dato altresi' in carico al ricevitore provinciale, mediante consegna del riassunto dei ruoli stessi, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
tolto: «Le somme inscritte nei ruoli saranno riscosse dagli esattori comunali con lo stesso aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette.
tolto: «Le disposizioni contenute nel comma 4° e successivi del presente articolo si applicano anche per la riscossione del prezzo e delle altre spese occorse per l'acquisto del vino, effettuato dall'Ente per incarico conferitogli dall'obbligato, il quale abbia in tal modo fatto uso della facolta' di cui al terzo comma del presente articolo».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-03-13;383~art4 · fonte del testo