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[1]«All'uopo:

  • a)dispone censimenti e denuncie obbligatorie da parte di qualsiasi detentore;
  • b)provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni di generi alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonche' agli eventuali acquisti all'estero dei generi di cui sia stata autorizzata l'importazione dal Ministero scambi e valute;
  • c)assegna alle Forze armate i quantitativi ad esse necessari in base alle richieste;
  • d)determina il fabbisogno alimentare di ciascuna Provincia e degli altri territori da rifornire e provvede alla assegnazione e distribuzione delle disponibilita';
  • e)vigila e controlla le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare ed ogni altro di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari adottando i provvedimenti opportuni per controllarne l'attivita' e assicurarne il funzionamento, con facolta' di modificare le norme riguardanti la composizione, le caratteristiche dei prodotti alimentari e i metodi di conservazione degli stessi;
  • f)stabilisce la ripartizione tra i vari stabilimenti, enti ed altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare e da distribuire;
  • g)emana le norme per disciplinare e razionare i consumi e per reprimere la speculazione;
  • h)procede alla costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni, nonche' agli acquisti, incette, requisizioni e distribuzioni di generi alimentari. Gli organismi cosi' costituiti agiscono alle dirette dipendenze del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
  • i)in generale provvede a quanto e' necessario per assicurare l'approvvigionamento e regolare la distribuzione ed i consumi.

[2]«Per i provvedimenti di cui alla lettera e) resta salvo il controllo e la vigilanza igienica del Ministero dell'interno, che vi provvede di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

[3]«Art. 6. - I compiti di cui al presente decreto-legge spettano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[4]«Al centro le funzioni sono disimpegnate dalla Direzione generale dell'alimentazione; nei capoluoghi di ciascuna Provincia, dalle esistenti Sezioni dell'alimentazione presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, riorganizzate e provviste di propria attrezzatura. A capo di esse e' un direttore nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del prefetto.

[5]Il direttore prende gli ordini dal prefetto a cui il Ministro per l'agricoltura e foreste impartisce le opportune disposizioni. Il prefetto e' coadiuvato da un Comitato speciale tratto da quello di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e costituito dal prefetto che lo presiede, dal segretario federale, dal vice presidente del Consiglio provinciale dello corporazioni, dalla fiduciaria dei Fasci femminili della Provincia, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e dal direttore dell'ufficio, del Consiglio provinciale delle corporazioni.

[6]«Dal Comitato speciale, che avra' per segretario il direttore della Sezione, possono di volta in volta essere sentiti altri componenti del Comitato di presidenza o esperti delle Organizzazioni sindacali di categoria.

[7]«Il Comitato speciale sostituisce il Consiglio direttivo previsto per la Sezione dell'alimentazione dall'art. 8 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222».

[8]«Art. 10. - Con Regi decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministeri interessati, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme e i mezzi occorrenti per assicurare la adeguata organizzazione ed il celere funzionamento dei servizi dell'alimentazione».

[9]«Art. 11. - E' abrogato il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, salvo le norme degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, sostituite alle disposizioni ivi richiamate quelle corrispondenti del presente decreto.

[10]«Ai reati preveduti dai detti articoli si applicano le norme degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

[11]«E' altresi' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto».

[12]«Art. 12. - Continuano ad avere vigore, fino a nuova disposizione, tutti i provvedimenti adottati in esecuzione del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222».

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 24 aprile 1941-XIX

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]MUSSOLINI - TASSINARI - AMICUCCI - PUTZOLU - DI REVEL - HOST VENTURI - RICCARDI

[17]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 26 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-04-24;385~art1 · fonte del testo