[1]di capitale

[2]1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato Contraente dispone nell'altro Stato Contraente per l'esercizio delle sue attivita' professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in quest'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e di beni mobili relativi all'utilizzazione di dette navi e aeromobili sono tassabili solo nello Stato Contraente in cui e' situata la sede di effettiva direzione dell'impresa. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante e' residente. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una societa' residente di uno degli Stati Contraenti sono tassabili in detto Stato.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art13 · fonte su Normattiva