[1]ed apprendisti

[2]Le remunerazioni che uno studente o apprendista che e' o era precedentemente residente di uno Stato Contraente e che si trova nell'altro Stato Contraente esclusivamente al fine dell'istruzione o apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, sono esenti da tassa in detto altro Stato Contraente, purche' dette somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro Stato Contraente.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art21 · fonte su Normattiva