[1]e insegnanti
[2]I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato Contraente per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Testo vigente dal 24 luglio 1981
