[1]e insegnanti

[2]I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato Contraente per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art20 · fonte su Normattiva