[1]di validita'

[2]La presente Convenzione rimarra' in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta. In fede di cio' i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Roma il 7 maggio 1979 in lingua inglese. (Seguono le firme)

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art30 · fonte su Normattiva