[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia:
- a)in Cipro con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica e' stata fatta;
- b)in Italia con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica e' stata fatta.
[2]In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro del mese di aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
[4]Per il Governo italiano VITTORIANO MANFREDI
[5]Per il Governo di Cipro CHRISTODULOS BENJAMIN
Testo vigente dal 16 agosto 1982
