Articolo XI 1. La presente Convenzione entrata in vigore sei mesi dopo la data alla quale il quinto strumento di ratifica o di adesione sara' stato depositato presso il Governo depositario. 2. Per ciascun Stato che la ratifichi o vi aderisca dopo che il quinto strumento di ratifica o di adesione sara' stato depositato, la presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Stato.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
