[1]ARTICOLO V.

[2]Le imprese designate dalle due Parti Contraenti, godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente terra' in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che quest'ultima esercisce sulle rotte specificate o su settori di esse.

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artv · fonte su Normattiva