Art. 7 (Protocollo)
[1]: COMINICAZIONE DATI
[2]1. Ciascuna Parte, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale e' divenuta Parte al Protocollo cominichera' al Segretariato i dati statistici relativi alla sua produzione, alle sue importazioni ed esportazioni di ciascuna sostanza regolamentata per l'anno 1986, oppure la migliore aprossimazione, possibile di tali dati qualora dati effettivi non fossero disponibili. 2. Ciascuna Parte cominica al Segretariato i dati statistici sulla sua produzione annua (con dati a parte per le quantita' distrutte per mezzo di tecnologie che dovranno essere approvate dalle Parti), sulle sue importazioni ed esportazioni rispettive di tali sostanze in Parti ed in Stati ad organismi che non sono parti per l'anno in cui essa e' divenuta parte e per ciascun anno successivo. Essa comunichera' tali dati non oltre nove mesi dopo la fine dell'anno cui i dati si riferiscono.
Testo vigente dal 8 settembre 1988
