Art. 8 (Protocollo)
[1]: NON-CONFORMITA'
[2]Nel corso della loro prima riunione, le Parti prendono in considerazione ed approvano le procedure e le modalita' istituzionali al fine di determinare la non-conformita' con le disposizioni del presente Protocollo nonche' le disposizioni da prendere nei confronti delle Parti inadempienti.
Testo vigente dal 8 settembre 1988
