1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ciascuno Stato ACP e per le esportazioni di ciascun prodotto nella Comunita' o verso altre destinazioni quali sono definite all'articolo 150. 2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata del 2% per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento. 3. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione. 4. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP: - intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure - inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva, il sistema puo' essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art158 · fonte su Normattiva