Articolo V. 1. Il presente Protocollo sara' sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato che non e' uno Stato contraente delle Convenzione puo' ratificare il presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce, in conformita' con l'articolo 15 di quest'ultima. 3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, o presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, designate da detti strumenti come depositari.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;394~protocollo-artv · fonte su Normattiva