Articolo IX 1. I depositari informeranno sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonche' tutti gli Stati hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito:

  • a)della data di ciascuna firma e della data del deposito di ciascun strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo;
  • b)della ricezione di ogni notifica di denuncia del presente Protocollo, e della data di ricezione. 2. I depositari notificheranno altresi' agli Stati di cui al paragrafo 1o la data alla quale il presente protocollo e' entrato in vigore in conformita' con l'articolo VI. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, a tale fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Montreal il 24 febbraio 1988 in quattro originali, ciascuno in quattro testi autentici redatti in lingua francese, inglese, spagnola e russa.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;394~protocollo-artix · fonte su Normattiva