[1]Modifiche dei tassi di cambio delle monete

[2]Il Direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro un termine di quattro giorni lavorativi al massimo, ogni volta che venga modificata la parita' del dollaro statunitense o della lira sterlina o che i tassi di cambio dell'una o dell'altra moneta non siano mantenuti nel limite dei margini internazionali prescritti per le loro parita'. In attesa di tale sessione straordinaria, il Direttore esecutivo e il Direttore dello stock regolatore adottano le misure provvisorie che ritengono necessarie. In particolare, essi possono, previa consultazione con il Presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni dello stock regolatore. Dopo avere esaminato la situazione, in particolare le misure provvisorie che il Direttore esecutivo e il Direttore dello stock regolatore avessero adottato, nonche' le possibili conseguenze di una modifica della parita' di una moneta o delle variazioni dei tassi di cambio summenzionati sull'applicazione effettiva del presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, adottare ogni misura correttiva necessaria.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art42 · fonte su Normattiva