Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 31 — La scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio
- a)Il Presidente esecutivo puo', di sua iniziativa, o deve, su richiesta di un paese partecipante, convocare immediatamente il Consiglio per esaminare i prezzi minimi e massimi se egli o il Paese partecipante ritengono, a seconda dei casi, che delle modifiche dei tassi di cambio rendano tale revisione necessaria. Le sessioni di cui al presente paragrafo possono essere convocate con un preavviso inferiore a sette giorni.
- b)Nelle circostanze previste al paragrafo a) del presente articolo, il Presidente esecutivo puo', in attesa della sessione del Consiglio di cui sopra, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta regolatrice se detta limitazione o sospensione gli sembrano necessarie per impedire che il Direttore compri o venda stagno in quantita' che rischiano di compromettere il conseguimento delle finalita' dell'Accordo.
- c)Una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice in applicazione del presente articolo, puo' essere confermata, emendata o revocata dal Consiglio. Se il Consiglio non prende alcuna decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono qualora esse siano state limitate o sospese.
- d)Entro trenta giorni a decorrere dalla sua decisione di confermare, emendare o revocare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice in applicazione del presente articolo, il Consiglio esamina l'opportunita' di fissare prezzi minimi e massimi provvisori e puo' fissare questi prezzi. Se il Consiglio non fissa prezzi minimi e massimi provvisori in applicazione del presente paragrafo, restano in vigore i prezzi minimi e massimi esistenti fatte salve le disposizioni del paragrafo f) del presente articolo.
- e)Entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data alla quale ha fissato i prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio li riprende in considerazione e puo' fissare nuovi prezzi minimi e massimi. Se il Consiglio non fissa nuovi prezzi minimi e massimi in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimi e massimi provvisori restano in vigore.
- f)Se il Consiglio non fissa prezzi minimi e massimi provvisori conformemente alle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, esso puo' nel corso di qualsiasi ulteriore sessione determinare l'entita' dei prezzi minimi e massimi.
- g)Le operazioni della scorta regolatrice riprendono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28, sulla base dei prezzi minimi e massimi che saranno stati fissati conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) o f) del presente articolo, a seconda dei casi.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
