[1]Azione del Consiglio in caso di reclamo
[2]1. Ogni reclamo per inadempimento da parte di un membro, degli obblighi impostigli dal presente Accordo, viene, a richiesta dell'autore del reclamo, sottoposto al Consiglio che l'esamina a delibera in merito. 2. La decisione con la quale il Consiglio conclude che un membro ha mancato agli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplice e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Tutte le volte che il Consiglio conclude, sia a seguito di un reclamo o meno, che un membro non ha adempiuto agli obblighi impostigli dal presente Accordo, esso puo', con voto speciale, fatte salve le altre misure previste espressamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 72:
- a)sospendere i diritti di voto di tale membro al Consiglio e al Comitato esecutivo, e
- b)se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti di tale membro, in particolare la possibilita' di essere eletto ad un incarico nel Consiglio o in uno qualsiasi dei suoi compiti, nonche' il diritto del membro di svolgere un tale incarico, sino a quando non abbia adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro, i cui diritti di voto siano stati sospesi in conformita' del paragrafo 3 resta tenuto all'adempimento dei suoi obblighi finanziari nonche' degli altri obblighi previsti dal presente Accordo.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
