[1]Competenza del Comitato esecutivo
[2]1. Il Comitato esecutivo e' responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie funzioni sotto la direzione generale del Consiglio. 2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene piu' opportune. 3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, esso puo', con voto a maggioranza ripartita semplice o con voto speciale, a seconda del caso, se la decisione del Consiglio in materia esige un voto a maggioranza ripartita semplice o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, ad eccezione dei seguenti:
- a)ridistribuzione di voti in conformita' dell'articolo 10;
- b)approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi in conformita' dell'articolo 23;
- c)revisione del prezzo minimo e del prezzo massimo in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 29;
- d)revisione dell'allegato C in base al paragrafo 3 dell'articolo 33;
- e)determinazione dei contingenti annui di esportazione in conformita' dell'articolo 31 e dei contingenti trimestrali in conformita' del paragrafo 8 dell'articolo 35;
- f)restrizione o sospensione degli acquisti di stock regolatore in conformita' del capoverso b) del paragrafo 9 dell'articolo 39;
- g)decisione relativa alla destinazione del cacao ad usi non tradizionali in conformita' dell'articolo 45;
- h)esenzione da obblighi in conformita' dell'articolo 59;
- i)composizione delle controversie in conformita' dell'articolo 61;
- j)sospensione dei diritti in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 62;
- k)determinazione delle condizioni di adesione in conformita' dell'articolo 68;
- l)esclusione di un membro in conformita' dell'articolo 72;
- m)proroga o denuncia del presente Accordo in conformita' dell'articolo 74;
- n)raccomandazione di emendamenti ai membri in conformita' dell'articolo 75. 4. Il Consiglio puo' in ogni momento, con voto a maggioranza ripartita semplice, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
