[1]Competenza del Comitato esecutivo

[2]1. Il Comitato esecutivo e' responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie funzioni sotto la direzione generale del Consiglio. 2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene piu' opportune. 3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, esso puo', con voto a maggioranza ripartita semplice o con voto speciale, a seconda del caso, se la decisione del Consiglio in materia esige un voto a maggioranza ripartita semplice o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, ad eccezione dei seguenti:

  • a)ridistribuzione di voti in conformita' dell'articolo 10;
  • b)approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi in conformita' dell'articolo 23;
  • c)revisione del prezzo minimo e del prezzo massimo in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 29;
  • d)revisione dell'allegato C in base al paragrafo 3 dell'articolo 33;
  • e)determinazione dei contingenti annui di esportazione in conformita' dell'articolo 31 e dei contingenti trimestrali in conformita' del paragrafo 8 dell'articolo 35;
  • f)restrizione o sospensione degli acquisti di stock regolatore in conformita' del capoverso b) del paragrafo 9 dell'articolo 39;
  • g)decisione relativa alla destinazione del cacao ad usi non tradizionali in conformita' dell'articolo 45;
  • h)esenzione da obblighi in conformita' dell'articolo 59;
  • i)composizione delle controversie in conformita' dell'articolo 61;
  • j)sospensione dei diritti in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 62;
  • k)determinazione delle condizioni di adesione in conformita' dell'articolo 68;
  • l)esclusione di un membro in conformita' dell'articolo 72;
  • m)proroga o denuncia del presente Accordo in conformita' dell'articolo 74;
  • n)raccomandazione di emendamenti ai membri in conformita' dell'articolo 75. 4. Il Consiglio puo' in ogni momento, con voto a maggioranza ripartita semplice, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art17 · fonte su Normattiva