[1]Esclusione

[2]Se il Consiglio conclude, in base alle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 62, che un membro ha violato gli obblighi impostigli dal presente Accordo e se decide inoltre che tale violazione intralcia seriamente il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con voto speciale, escludere tale membro dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente tale esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il detto membro cessa di essere membro dell'Organizzazione internazionale del cacao e, ove sia Parte contraente, di essere parte del presente Accordo.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art72 · fonte su Normattiva