Lo Stato richiesto puo' adottare le misure provvisorie necessarie per il rimpatrio e, in particolare, porre il minore in un istituto per la protezione della gioventu'. Puo' porre fine in ogni momento a tali misure che vengono a cessare, in ogni caso, allo spirare di un termine di 30 giorni se la richiesta non e' stata accolta. Tali misure provvisorie sono regolate dal diritto interno dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art11 · fonte su Normattiva