Se la richiesta viene accolta, le autorita' competenti dello Stato richiedente e quelle dello Stato richiesto determinano di comune accordo e nel modo piu' sollecito la procedura relativa al rimpatrio.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
Se la richiesta viene accolta, le autorita' competenti dello Stato richiedente e quelle dello Stato richiesto determinano di comune accordo e nel modo piu' sollecito la procedura relativa al rimpatrio.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art10 · fonte su Normattiva