La richiesta puo' essere respinta: (a) se il minore ha, in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, la capacita' di fissare da solo la propria residenza o se una tale capacita' deriva dalla legislazione interna dello Stato richiesto; (b) se la richiesta e' basata sull'articolo 2, paragrafo 1 (a) e tende a sottoporre il minore all'autorita' di persone che non esercitino la patria potesta' in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto o che non esercitino la patria potesta' in base alla legislazione interna dello Stato richiesto; (c) se lo Stato richiesto ritiene che lo Stato richiedente non sia competente ad adottare le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (b) e (c); (d) se lo Stato richiesto ritiene che il rimpatrio del minore sia contrario al proprio ordine pubblico; (e) se il minore e' cittadino dello Stato richiesto; (f) se si tratta di un minore che sia cittadino di uno Stato non contraente, il cui rimpatrio sarebbe incompatibile con gli impegni esistenti fra tale Stato e lo Stato richiesto.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art7 · fonte su Normattiva