Autorita' centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorita' competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione. In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari: a - per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto; b - per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie; c - per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole; d - per scambiarsi reciprocamente, qualora cio' si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore; e - per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio Stato, in relazione all'applicazione della Convenzione; f - per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudi- ziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita; g - per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato; h - per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le ne- cessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
- i)- per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
