(1) Il transito di un minore rimpatriato, in base alla presente convenzione, attraverso il territorio di uno Stato contraente, e' accordato su semplice notifica scritta ed emanata dallo Stato a partire dal quale il rimpatrio deve essere effettuato. (2) Il transito puo' essere rifiutato nel caso in cui: (a) il minore sia oggetto di un procedimento penale nello Stato di transito o se debba subirvi una sanzione penale restrittiva della liberta' o una pena piu' grave; (b) il minore sia cittadino dello Stato di transito. (3) Quando il transito non viene rifiutato, il minore non puo' essere arrestato, ne' detenuto nello Stato di transito per atti commessi prima del suo ingresso in tale Stato. (4) Lo Stato di transito vigilera' perche' il minore non si sottragga al rimpatrio.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art19 · fonte su Normattiva