(1) Nessuna decisione su di una richiesta di rimpatrio dovra' essere presa prima che il minore sia stato sentito personalmente, se le sue facolta' di giudizio lo consentono, da un'autorita' competente dello Stato richiesto. (2) Inoltre, detta autorita' fara' in modo di raccogliere i pareri delle persone interessate a detta decisione, e, in particolare, di coloro che esercitano la patria potesta' o che, sul territorio dello Stato richiesto, hanno di fatto il minore in custodia. Detta consultazione avra' luogo solo nella misura in cui non sia di natura tale da recare pregiudizio agli interessi del minore e motivo dei ritardi che potrebbe causare.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
