Lo Stato richiesto puo' aggiornare la propria decisione sulla richiesta: (a) se la patria potesta', sulla quale e' basata la richiesta, viene contestata per motivi seri; (b) se ritiene necessario perseguire il minore per un reato o di sottoporlo a sanzione penale restrittiva della liberta'.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art9 · fonte su Normattiva