Lo Stato richiesto puo' aggiornare la propria decisione sulla richiesta: (a) se la patria potesta', sulla quale e' basata la richiesta, viene contestata per motivi seri; (b) se ritiene necessario perseguire il minore per un reato o di sottoporlo a sanzione penale restrittiva della liberta'.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
