di atti di stato civile Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra senza alcuna spesa gli atti e gli estratti di atti di stato civile cosi' come altri atti sullo stato e la capacita' delle persone se questi atti sono richiesti per corredare una procedura giudiziaria.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art11 · fonte su Normattiva