DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti di atti di stato civile cosi' come altri atti sullo stato e la capacita' delle persone necessari per una procedura giudiziaria se e per quanto la legge della Parte richiesta lo consenta.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
