di domande di concessione di facilitazioni Il cittadino di una delle Parti contraenti che intenda presentare una richiesta di concessione delle facilitazioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione e che abbia la residenza o la dimora nel territorio di questa Parte puo' presentare la propria richiesta all'autorita' competente di questa Parte. Questa ultima autorita' rivolgera' la richiesta come pure il certificato di cui all'articolo 21 della presente Convenzione, all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art22 · fonte su Normattiva