per il riconoscimento e l'esecuzione 1. Le autorita' giudiziarie delle Parti contraenti nel procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze applicano la legge del proprio Stato a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti. 2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento o l'esecuzione della sentenza si limita a verificare se le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 della presente Convenzione sono state soddisfatte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art26 · fonte su Normattiva