delle sentenze concernenti le spese di procedura 1. Se la persona dispensata conformemente all'articolo 18 della presente Convenzione della "cautio judicatum solvi" e' condannata con una sentenza passata in giudicato emessa da un'autorita' giudiziaria dell'una delle Parti contraenti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita su proposta dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte. 2. L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformita' dell'articolo 25 della presente Convenzione. 3. L'autorita' giudiziaria deliberante sull'esecuzione conformemente al primo autografo del presente articolo si limitera' ad accertare se la sentenza sulle spese e' diventata esecutiva.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
