[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore dal primo giorno del mese che segue la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

[2]2. Il presente Accordo si conclude per un periodo di un anno e restera' valido per i successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notifichera' per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validita', la sua intenzione di denunciarlo.

[3]In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[4]FATTO a Roma il 15 maggio 1997 in due esemplari originali in lingua italiana, georgiana ed inglese tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione il testo inglese fara' fede.

[5]Per il Governo della Per il Governo della republica Italiana Georgia

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;396~accordo-art29 · fonte su Normattiva