Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari allorche' la Comunita' e l'Agenzia avranno determinato che le materie sono state consumate, oppure diluite in misura tale da non essere piu' utilizzabili per alcuna attivita' nucleare che abbia rilevanza dal punto di vista delle salvaguardie, oppure siano divenute praticamente irrecuperabili.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art11 · fonte su Normattiva