L'Agenzia, la Comunita' e gli Stati assumeranno a proprio carico le spese sostenute da ciascuno di essi nell'adempimento delle rispettive responsabilita' ai sensi del presente Accordo. Tuttavia, se la Comunita', gli Stati o persone sotto la loro giurisdizione sosterranno spese straordinarie a seguito di una richiesta specifica dell'Agenzia, l'Agenzia rimborsera' tali spese sempre che vi abbia dato il suo accordo in anticipo. In ogni caso, l'Agenzia sopportera' il costo di qualsiasi operazione di misura o di campionamento supplementare eventualmente richiesta dagli ispettori dell'Agenzia.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art15 · fonte su Normattiva