Le attivita' ispettive di cui all'Accordo, espresse come previsioni concordate delle effettive attivita' ispettive da svolgere saranno determinate negli Accordi Sussidiari insieme con le appropriate descrizioni delle modalita' di verifica e la portata delle ispezioni che dovranno essere compiute da parte della Comunita' e dall'Agenzia. Queste attivita' ispettive rappresenteranno, in normali condizioni di esercizio e salvo il rispetto delle condizioni sottoriportate, l'attivita' massima ispettiva che sara' svolta presso l'impianto in virtu' dell'Accordo:

  • a)validita' costante delle informazioni sulle salvaguardie della Comunita' menzionate all'articolo 32 dell'Accordo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari;
  • b)validita' costante delle informazioni fornite all'Agenzia in conformita' dell'articolo 2 del presente Protocollo;
  • c)regolare presentazione da parte della Comunita' dei rapporti previsti dagli articoli 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68 e 69 dell'Accordo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari;
  • d)applicazione costante delle intese relative al coordinamento delle ispezioni di cui agli articoli da 10 a 23 del presente Protocollo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari;
  • e)espletamento da parte della Comunita' della sua attivita' ispettiva nei riguardi dell'impianto, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari, a norma del presente articolo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~protocollo-art13 · fonte su Normattiva