Quando le materie nucleari sono normalmente da utilizzare all'esterno degli impianti, l'Agenzia ricevera' dalla Comunita', secondo i casi, le seguenti informazioni:

  • a)una descrizione generale dell'uso delle materie nucleari, la loro collocazione, nonche' il nome e l'indirizzo dell'utilizzatore, ai fini degli affari correnti;
  • b)una descrizione generale delle procedure esistenti o proposte per la contabilita' e il controllo delle materie nucleari, come specificato negli Accordi Sussidiari. L'Agenzia sara' tempestivamente informata dalla Comunita' di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle informazioni comunicate ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art49 · fonte su Normattiva