Le informazioni descrittive da comunicare all'Agenzia comprenderanno, nei riguardi di ogni impianto, se del caso:

  • a)l'identificazione dell'impianto, con indicazione del suo carattere generale, dello scopo, della capacita' nominale e della ubicazione, nonche' del nome e dell'indirizzo, ai fini degli affari correnti;
  • b)una descrizione dell'impostazione generale dell'impianto con riguardo, entro i limiti del possibile, alla forma, ubicazione e flusso di materie nucleari e allo schema generale degli elementi importanti delle attrezzature che usano, producono o trattano materie nucleari;
  • c)una descrizione delle caratteristiche dell'impianto per quanto riguarda la contabilita' materie, il contenimento e la sorveglianza;
  • d)una descrizione delle procedure esistenti o proposte presso l'impianto, nonche' di quelle proposte per la contabilita' e il controllo delle materie nucleari, con particolare riguardo alle aree di bilancio materie determinate dall'esercente, alle misure di flusso e alle procedure per effettuare l'inventario fisico.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art43 · fonte su Normattiva