[1]delle informazioni descrittive

[2]L'Agenzia, in cooperazione con la Comunita' e lo Stato interessato, potra' inviare ispettori agli impianti per verificare le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia a norma degli articoli da 42 a 45 per gli scopi di cui all'articolo 46.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art48 · fonte del testo