[1]delle informazioni descrittive
[2]L'Agenzia, in cooperazione con la Comunita' e lo Stato interessato, potra' inviare ispettori agli impianti per verificare le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia a norma degli articoli da 42 a 45 per gli scopi di cui all'articolo 46.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
