Ai sensi dell'articolo 8, le informazioni descrittive riguardanti gli impianti esistenti saranno comunicate all'Agenzia dalla Comunita' durante la discussione degli Accordi Sussidiari. Le scadenze per l'inoltro delle informazioni descrittive dei nuovi impianti saranno specificate negli Accordi Sussidiari e tali informazioni saranno comunicate al piu' presto possibile prima che le materie nucleari siano introdotte in un nuovo impianto.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art42 · fonte su Normattiva