L'Agenzia ricevera' dalla Comunita' un rapporto iniziale su tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo. Il rapporto iniziale sara' inoltrato all'Agenzia entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese civile nel quale il presente Accordo entrera' in vigore, e riflettera' la situazione esistente all'ultimo giorno di detto mese.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art62 · fonte su Normattiva