Sulla base del rapporto iniziale previsto dall'articolo 62, l'Agenzia approntera' un inventario unificato di tutte le materie nucleari che si trovano nei territori degli Stati e sono soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, indipendentemente dalla loro origine, e terra' detto inventario sulla base dei rapporti successivi e dei risultati delle sue attivita' di verifica. Copie dell'inventario saranno messe a disposizione della Comunita' ad intervalli da concordare.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
