Sulla base del rapporto iniziale previsto dall'articolo 62, l'Agenzia approntera' un inventario unificato di tutte le materie nucleari che si trovano nei territori degli Stati e sono soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, indipendentemente dalla loro origine, e terra' detto inventario sulla base dei rapporti successivi e dei risultati delle sue attivita' di verifica. Copie dell'inventario saranno messe a disposizione della Comunita' ad intervalli da concordare.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art41 · fonte su Normattiva