L'Agenzia potra' compiere ispezioni ad hoc allo scopo di:

  • a)verificare le informazioni contenute nel rapporto iniziale sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo e identificare e verificare i cambiamenti intervenuti nella situazione fra la data del rapporto iniziale e la data dell'entrata in vigore degli Accordi Sussidiari nei confronti di un determinato impianto;
  • b)identificare e, se possibile, verificare la quantita' e la composizione delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo conformemente agli articoli 93 e 96, prima del loro trasferimento all'esterno dei territori degli Stati, oppure all'atto del trasferimento nei territori degli Stati, eccettuati i trasferimenti all'interno della Comunita'.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art71 · fonte su Normattiva