L'Agenzia potra' compiere ispezioni ad hoc allo scopo di:
- a)verificare le informazioni contenute nel rapporto iniziale sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo e identificare e verificare i cambiamenti intervenuti nella situazione fra la data del rapporto iniziale e la data dell'entrata in vigore degli Accordi Sussidiari nei confronti di un determinato impianto;
- b)identificare e, se possibile, verificare la quantita' e la composizione delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo conformemente agli articoli 93 e 96, prima del loro trasferimento all'esterno dei territori degli Stati, oppure all'atto del trasferimento nei territori degli Stati, eccettuati i trasferimenti all'interno della Comunita'.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
