Salvo quanto disposto dagli articoli 78, 79 e 80 i criteri da usare per determinare il numero, l'intensita', la durata, il calendario e le modalita' effettivi delle ispezioni ordinarie nei confronti di un impianto comprenderanno:

  • a)la forma delle materie nucleari, in particolare se le materie nucleari si trovano alla rinfusa oppure sono contenute in un certo numero di articoli distinti; la loro composizione chimica e, nel caso dell'uranio, se ad alto o basso arricchimento; la loro accessibilita';
  • b)l'efficacia delle salvaguardie della Comunita', compresa la misura nella quale gli esercenti degli impianti sono funzionalmente indipendenti dalle salvaguardie della Comunita'; la misura in cui i provvedimenti specificati nell'articolo 32 sono stati attuati dalla Comunita'; la speditezza con la quale i rapporti sono stati inoltrati all'Agenzia; la loro concordanza con la verifica indipendente dell'Agenzia; l'entita' e la precisione delle materie non contabilizzate, come verificate dall'Agenzia;
  • c)le caratteristiche del ciclo di combustibile nucleare nei territori degli Stati, in particolare il numero e tipi di impianti contenenti materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo; le caratteristiche di tali impianti che hanno importanza per le salvaguardie previste dal presente Accordo, con particolare riguardo al grado di contenimento; la misura in cui la progettazione di tali impianti agevola la verifica del flusso e dell'inventario delle materie nucleari; la misura in cui le informazioni provenienti da differenti aree di bilancio materie possono essere messe in correlazione;
  • d)l'interdipendenza internazionale, in particolare, la misura in cui le materie nucleari sono ricevute da altri Stati o inviate verso di essi a scopo di impiego o trattamento; qualsiasi attivita' di verifica compiuta dall'Agenzia in tali casi; la misura in cui le attivita' nucleari esercitate nel territorio di ciascuno Stato sono interdipendenti con quelle esercitate nei territori di altri Stati;
  • e)gli sviluppi tecnici nel campo delle salvaguardie, compreso l'uso di tecniche statistiche e di campionamento aleatorio nella valutazione del flusso delle materie nucleari.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art81 · fonte su Normattiva