Qualora gli ispettori dell'Agenzia abbiano necessita' di servizi disponibili nel territorio di uno Stato, compreso l'impiego di attrezzature, per l'esecuzione delle ispezioni, lo Stato interessato e la Comunita' agevoleranno l'ottenimento di tali servizi e l'impiego di tali attrezzature da parte degli ispettori dell'Agenzia.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
