L'Agenzia dara' alla Comunita' e agli Stati interessati preavviso dell'arrivo degli ispettori dell'Agenzia negli impianti o nelle aree di bilancio materie all'esterno degli impianti, secondo le seguenti modalita':
- a)per le ispezioni ad hoc di cui all'articolo 71 b), con almeno 24 ore di anticipo; per quelle di cui all'articolo 71 a) come pure per le attivita' previste dall'articolo 48, con almeno una settimana;
- b)per le ispezioni speciali di cui all'articolo 73, al piu' presto possibile e dopo che l'Agenzia e la Comunita' si saranno consultate secondo le modalita' dell'articolo 77, restando inteso che la notifica dell'arrivo normalmente costituira' parte delle consultazioni;
- c)per le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 72, con almeno 24 ore di anticipo per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 80 b) e gli impianti di deposito sigillati contenenti plutonio o uranio arricchito a piu' del 5%, e con una settimana in tutti gli altri casi. Tale preavviso di ispezione indichera' i nomi degli ispettori dell'Agenzia, gli impianti e le aree di bilancio materie all'esterno degli impianti da visitare, nonche' il periodo durante il quale essi saranno visitati. Se gli ispettori dell'Agenzia devono giungere dall'esterno dei territori degli Stati l'Agenzia dara' inoltre preavviso della data e del luogo del loro arrivo nei territori degli Stati.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
