Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi degli articoli 48, e da 71 a 75, svolgeranno le loro attivita' in modo da evitare di intralciare o ritardare la costruzione, l'entrata in funzione o l'esercizio degli impianti o di recare pregiudizio alla loro sicurezza. In particolare, gli ispettori dell'Agenzia non faranno funzionare essi stessi alcun impianto ne' impartiranno al personale di un impianto l'ordine di eseguire alcuna operazione. Se gli ispettori dell'Agenzia riterranno che ai sensi degli articoli 74 e 75 l'esercente dovrebbe procedere a particolari operazioni, essi ne faranno specifica richiesta.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art87 · fonte su Normattiva