Le seguenti procedure si applicheranno per la designazione degli ispettori dell'Agenzia:

  • a)il Direttore Generale comunichera' per iscritto alla Comunita' e agli Stati il nome, le qualifiche, la nazionalita', il grado e gli altri dettagli del caso di ciascun funzionario dell'Agenzia che egli propone per la designazione quale ispettore dell'Agenzia per gli Stati;
  • b)la Comunita' comunichera' al Direttore Generale, entro trenta giorni dalla ricezione di tale proposta, se essa e' accettata;
  • c)il Direttore Generale potra' designare ogni funzionario che sia stato accettato dalla Comunita' e dagli Stati come uno degli ispettori dell'Agenzia per gli Stati, e informera' la Comunita' e gli Stati di tali designazioni;
  • d)il Direttore Generale, a richiesta della Comunita' oppure di propria iniziativa, informera' immediatamente la Comunita' e gli Stati della revoca della designazione di qualsiasi funzionario quale ispettore dell'Agenzia per gli Stati. Tuttavia, per quanto riguarda gli ispettori dell'Agenzia necessari per le attivita' previste dall'articolo 48 e per l'esecuzione di ispezioni ad hoc a norma dell'articolo 71 a), le procedure di designazione saranno completate possibilmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo. Qualora la designazione risultasse impossibile entro detto termine, gli ispettori dell'Agenzia saranno designati per tali compiti a titolo temporaneo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art85 · fonte su Normattiva