La notifica prevista dall'articolo 92 sara' di natura tale da dare all'Agenzia la possibilita' di eseguire, se necessario, un'ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantita' e la composizione delle materie nucleari prima del loro trasferimento dai territori degli Stati, salvo se si tratta di trasferimenti all'interno della Comunita' e, qualora l'Agenzia lo desideri o la Comunita' lo richieda, di applicare sigilli alle materie nucleari dopo che esse sono state approntate per la spedizione. Tuttavia il trasferimento delle materie nucleari non dovra' essere in alcun modo ritardato da qualsiasi provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art93 · fonte su Normattiva