• a)Per gli scopi specificati nell'articolo 71 a) e fino al momento in cui i punti strategici non saranno stati specificati negli Accordi Sussidiari, gli ispettori dell'Agenzia avranno accesso a qualsiasi localita' nei cui riguardi il rapporto iniziale o qualsiasi ispezione compiuta in occasione di esso indichi la presenza di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo.
  • b)Per gli scopi specificati nell'articolo 71 b), gli ispettori dell'Agenzia avranno accesso a qualsiasi luogo notificato all'Agenzia a norma degli articoli 92 d) iii) e 95 d) iii).
  • c)Per gli scopi specificati nell'articolo 72, gli ispettori avranno accesso soltanto ai punti strategici specificati negli Accordi Sussidiari e ai documenti contabili tenuti conformemente agli articoli da 51 a 58.
  • d)Qualora la Comunita' giunga alla conclusione che qualsiasi circostanza insolita richieda maggiori limitazioni di accesso da parte dell'Agenzia, la Comunita' e l'Agenzia prenderanno quanto prima accordi in modo da dare all'Agenzia la possibilita' di adempiere le sue responsabilita' di salvaguardia tenuto conto di tali limitazioni. Il Direttore Generale riferira' al Consiglio in merito a ciascuno di tali accordi.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art76 · fonte su Normattiva