Se le materie nucleari non saranno assoggettate alle salvaguardie dell'Agenzia nel territorio dello Stato di destinazione, la Comunita' provvedera' affinche', entro tre mesi dal momento in cui lo Stato destinatario accetta la responsabilita' delle materie nucleari, l'Agenzia riceva conferma del trasferimento da parte dello Stato di destinazione.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
